748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Le autorità competenti emanano, entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 ottobre 2015, le decisioni necessarie affinché la limitazione del numero delle aree d’atterraggio in montagna (art. 54 cpv. 3) possa essere rispettata.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.