748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono provvedere all’installazione, all’esercizio e alla manutenzione di infrastrutture basate su Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché di un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:
aerodromi con più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile;
aerodromi con servizi della navigazione aerea locali;
nei restanti aerodromi con più di 10 000 movimenti di volo per anno civile.
Nei seguenti aerodromi gli esercenti devono mettere a disposizione un accesso Internet per l’utilizzo dell’applicazione per la preparazione del volo nonché un collegamento telefonico con il servizio di informazione aeronautica:
aerodromi con non più di 2000 movimenti di volo effettuati secondo le regole del volo strumentale per anno civile;
nei restanti aerodromi con un totale di movimenti di volo compreso tra 4000 e 10 000 per anno civile.
In caso di perturbazioni dell’esercizio l’esercente dell’aerodromo è tenuto a darne immediata comunicazione al fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo e a eliminare le perturbazioni il prima possibile.
L’esercente dell’aerodromo indennizza il fornitore dell’applicazione per la preparazione del volo per i servizi di supporto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.