748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’esercente dell’aerodromo rileva e trasmette all’UFAC i dati relativi all’esercizio necessari per lo svolgimento dell’attività di vigilanza. Fra essi figurano in particolare i dati necessari a fini di protezione dell’ambiente e statistici.
L’UFAC disciplina, attraverso direttive, i dettagli, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati da fornire.
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