748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Fuori degli aerodromi, gli aeromobili non possono stazionare per più di 48 ore nel luogo del decollo o dell’atterraggio.
Per i voli a scopo di lavoro è consentito un periodo di stazionamento più lungo, corrispondente alla durata dell’effettuazione dei voli nell’ambito di uno stesso incarico.
Per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni l’UFAC può autorizzare un periodo di stazionamento più lungo.
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