748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Della sicurezza di un atterraggio esterno è responsabile il comandante d’aeromobile conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 22 gennaio 19601su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile.
Se è previsto che più di due aeromobili effettuino atterraggi esterni nello stesso periodo sulla stessa area, gli utenti devono redigere congiuntamente un piano concernente la sicurezza e l’esercizio.2
Nelle autorizzazioni che rilascia per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4), l’UFAC designa un esercente responsabile per l’area d’atterraggio in questione.