Nella presente ordinanza s’intende per:
1. servono allo svolgimento di attività del tempo libero aventi prevalentemente carattere di svago, o
2. non presentano una relazione stretta col luogo in cui avvengono gli atterraggi esterni e il cui punto di partenza o di destinazione si situa a più di 1100 m di altitudine;
c. voli a scopo di lavoro: voli commerciali eccetto i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo; voli effettuati da imprese per scopi propri sono considerati voli commerciali;
d. notte: periodo tra la fine del crepuscolo civile serale e l’inizio del crepuscolo civile mattutino;2
e. giorni festivi: Capodanno, Ascensione, 1° agosto, Natale, nonché i giorni equiparati alla domenica secondo il diritto cantonale applicabile;
f. zona residenziale: centro abitato oppure gruppo di almeno dieci edifici abitati, compresa l’area nel raggio di 100 m attorno agli edifici.
RS 748.01 ↩
I limiti diurni e notturni sono fissati nel Manuale d’informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP). L’AIP può essere ottenuto contro pagamento presso Skyguide all’indirizzo www.skyguide.ch oppure consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, www.ufac.admin.ch. ↩
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