748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Gli atterraggi esterni sono ammessi sempreché la presente ordinanza non preveda restrizioni.
Essi necessitano dell’autorizzazione del servizio competente sempreché la presente ordinanza lo preveda in linea generale (titolo 2) oppure per singole categorie di voli (titolo 3).
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