Nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, non sono ammessi atterraggi esterni nei seguenti orari e luoghi:
- a più di 1100 m di altitudine;
- nelle zone residenziali;
- di notte, almeno dalle 22.00 alle 6.00;
- nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e agli assembramenti di persone all’aperto;
- a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare.