748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Nell’ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, l’UFAC può autorizzare atterraggi esterni a più di 1100 m di altitudine nei seguenti casi:
manifestazioni sportive d’importanza nazionale e internazionale;
festività tradizionali, culturali o religiose d’importanza regionale, sempreché siano legate al territorio;
guasti imprevisti agli impianti destinati al trasporto di persone, sempreché gli impianti rivestano importanza turistica.
Esso decide previa consultazione delle autorità cantonali competenti e del Comune di ubicazione.
Di regola le autorizzazioni sono rilasciate al massimo per tre giorni.
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