Non sono ammessi atterraggi esterni nell’ambito di voli non commerciali nei seguenti orari e luoghi:
- a più di 1100 m di altitudine;
- nelle zone residenziali;
- di domenica e nei giorni festivi;
- dalle 12.15 alle 13.15, ad eccezione degli atterraggi per motivi di sicurezza.
- 1 di notte, almeno dalle 20.00 alle 6.00;
- nel raggio di 100 m attorno a esercizi pubblici e ad assembramenti di persone all’aperto;
- per più di quattro movimenti nell’arco di 30 giorni per comandante, nel raggio di 500 m attorno a un’area determinata;
- nelle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 1° maggio 19962sulle zone palustri;
- a una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare.