748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Nella presente ordinanza sono considerati voli d’istruzione:
voli necessari al conseguimento, all’estensione o al riottenimento di una licenza o di un’abilitazione di volo, effettuati sotto la vigilanza di una persona abilitata all’istruzione;
voli d’allenamento in presenza di una persona abilitata all’istruzione;
voli nell’ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall’UFAC.
I voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono retti dalla presente sezione e non dalla sezione 2 del presente capitolo.
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