748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione per le persone al servizio di organizzazioni di salvataggio o di polizia sono ammessi di domenica e nei giorni festivi nonché dalle 22.00 alle 6.00, soltanto se altrimenti l’istruzione sarebbe ostacolata in modo sproporzionato.
Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi dalle 22.00 alle 6.00 se sono effettuati da piloti d’elicottero al servizio di organizzazioni di salvataggio e se sono volti a mantenere le abilitazioni di volo.
Gli atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine nell’ambito dell’istruzione di piloti d’elicottero sono ammessi nelle zone designate dal DATEC. Prima di designarle, il DATEC consulta gli ambienti interessati.
Sono inoltre ammessi atterraggi esterni a più di 2000 m di altitudine in caso di voli nell’ambito di esami svolti in presenza di esperti riconosciuti dall’UFAC.
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