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Commenti: Art. 34 | Omnilex
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OAEs · Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi
Art. 34
Art. 33
Art. 35
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Art. 34
Art. 33
Art. 35
748.132.3
OAEs
Federal Council Ordinance
1 set 2014
Fonte originale
Gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione non sono ammessi:
a più di 2000 m di altitudine;
nelle zone residenziali;
di domenica e nei giorni festivi;
dalle 22.00 alle 6.00;
nel raggio di 100 m attorno a esercizi pubblici e ad assembramenti di persone all’aperto;
se sono trasportati passeggeri a pagamento;
Nelle aree protette di cui all’articolo 19 non possono essere effettuati voli stazionari a scopo d’istruzione.
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