748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
L’obbligo di ottenere un’autorizzazione edilizia è retto dall’articolo 22 capoverso 1 della legge del 22 giugno 19791sulla pianificazione del territorio (LPT) e dalle relative disposizioni d’esecuzione cantonali.
Sottostanno all’obbligo di pianificare secondo l’articolo 2 LPT in particolare le aree previste per gli atterraggi esterni che per più di un anno sono utilizzate in modo intenso e a più riprese: