748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Un’area prevista per gli atterraggi esterni non può essere costruita come un aerodromo.
Sono ammesse infrastrutture minori, in particolare:
aiuti visivi come marcature o segnalazioni luminose;
maniche a vento;
1 piccole superfici d’atterraggio con rivestimento duro e lievi modifiche del terreno.
Non sono ammessi in particolare:
edifici destinati in tutto o in parte all’aviazione;
posti fissi di rifornimento di carburante;
piattaforme per il trasporto di persone a scopo turistico o sportivo;
piste con rivestimento duro.
In caso di grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni, l’UFAC può autorizzare temporaneamente deroghe ai capoversi 1 e 3. Sente il Cantone d’ubicazione. È fatto salvo l’eventuale obbligo di ottenere l’autorizzazione edilizia.
Footnotes
La correzione del 23 dic. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4717). ↩
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