748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono ammessi soltanto con autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC):
aeroplani ed eliplani, salvo nel quadro di esercizi d’atterraggio d’emergenza se a bordo vi è un istruttore di volo;
dirigibili;
1 elicotteri che non sono iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili (elicotteri stranieri), salvo se sono impiegati da un’impresa con sede o stabile organizzazione in Svizzera;