748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani, i dirigibili e gli alianti da pendio a propulsione elettrica sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi oggettivi che rendono possibile l’atterraggio esterno soltanto in una determinata area fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna.1
Le autorizzazioni per gli elicotteri stranieri sono rilasciate se il richiedente:
prova che il comandante ha la necessaria esperienza aeronautica o formazione per effettuare atterraggi esterni su terreni con topografia complessa, in particolare in montagna; e
attesta che il comandante conosce le basi legali determinanti e conosce a fondo le pubblicazioni aeronautiche pubbliche determinanti.
Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani e i dirigibili stranieri sono rilasciate se sono adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2179). ↩
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