748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Le autorizzazioni per gli atterraggi esterni di aeromobili a motore su distese d’acqua pubbliche sono rilasciate se il richiedente prova che:
l’atterraggio esterno è necessario per mantenere un’abilitazione di volo; e
l’autorità cantonale competente ha verificato e approvato il rispetto delle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e non solleva obiezioni dettate da altri interessi pubblici.
Gli atterraggi esterni indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio necessitano soltanto di autorizzazione dell’autorità cantonale competente. L’autorità cantonale può derogare alle disposizioni in materia di diritto della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura se prevale l’interesse della formazione o della formazione continua. L’autorità cantonale informa l’UFAC delle autorizzazioni rilasciate.
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