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Art. 19

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’esercente o la persona a cui l’esercente ha affidato la manutenzione deve tenere aggiornato l’incarto tecnico per ogni aeromobile nonché per i motori e le eliche. Questo incarto deve contenere di norma i documenti e le indicazioni seguenti:
    1. i documenti tecnici del costruttore richiesti dall’UFAC;
    2. le indicazioni sul montaggio e lo smontaggio dei motori, delle eliche, degli elementi costruttivi e degli equipaggiamenti;
    3. le indicazioni sui lavori di manutenzione eseguiti, con la menzione della loro data e il numero delle ore d’esercizio, degli atterraggi o dei cicli;
    4. la conferma che le direttive sulla navigabilità sono state adempite (art. 26);
    5. 1 i certificati di manutenzione e i pertinenti rapporti di lavoro;
    6. 2 i controlli delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti a durata limitata;
    7. 3 il certificato di revisione della navigabilità o il rapporto d’esame.
  2. L’UFAC può esigere che venga tenuto un incarto tecnico anche per le altre parti d’aeromobile e gli altri equipaggiamenti.4
  3. Le indicazioni registrate nell’incarto tecnico devono essere complete ed esatte.5
  4. L’incarto tecnico può essere tenuto su supporto fisico o elettronico. I sistemi elettronici devono essere conformi per analogia ai requisiti AMC M.A.305(e) lettera f dell’allegato I alla decisione 2020/002/R6dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ed essere approvati dall’UFAC.7

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  6. Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part-M), Annex II (Part-145), Annex III (Part-66), Annex IV (Part-147) and Annex Va (Part-T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part-ML), Annex Vc (Part-CAMO) and Annex Vd (Part-CAO) to that Regulation, modificati da ultimo dalla Executive Director Decision 2023/013/R, in particolare il suo allegato I «AMC and GM to Part-M – Issue 2, Amendment 8».www.easa.europa.eu> Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

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