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Art. 20

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti bisogna tenere, su un supporto fisico o elettronico, un libro di rotta pubblicato dall’UFAC o un documento equivalente riconosciuto dall’UFAC.
  2. Per gli alianti si deve tenere un controllo delle ore di volo e per i palloni liberi un libretto di ascensione, su un supporto fisico o elettronico.
  3. I libri di rotta e i libretti ascensionali su supporto elettronico devono avere un accesso sicuro, e le modifiche nelle indicazioni devono essere comprensibili.
  4. L’equipaggio deve procedere alle annotazioni al più tardi alla fine dell’ultimo volo della giornata e confermarle con la firma fisica o elettronica. La firma elettronica deve poter essere assegnata in modo chiaro a una persona.
  5. Tutte le indicazioni devono essere complete ed esatte.

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