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Art. 23

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’esercente è responsabile del mantenimento della navigabilità dell’aeromobile.
  2. L’esercente garantisce che l’aeromobile sia sottoposto a manutenzione secondo le esigenze applicabili e che ne sia verificata periodicamente la navigabilità conformemente alle pertinenti disposizioni.

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