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Art. 24

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Un aeromobile è messo in circolazione unicamente se:1
    1. sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione;
    2. è stata eseguita la manutenzione minima annuale fissata dall’UFAC;
    3. l’esame effettuato da una persona abilitata a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni anormali che hanno messo in dubbio la navigabilità dell’aeromobile ha rilevato che la stessa non è stata compromessa;
    4. i difetti riscontrati dall’UFAC sono stati corretti nel termine impartito;
    5. è munito di un certificato di riammissione in servizio2valido conformemente all’articolo 37;
    6. 3 è munito di una conferma valida dell’UFAC dell’avvenuto controllo della navigabilità.
  2. È fatto salvo l’articolo 41.4
  3. Se non sono più adempite le condizioni per la messa in circolazione, l’esercente deve fare in modo che gli equipaggi ne siano informati.
  4. Si può utilizzare un motore, un’elica, una parte d’aeromobile o un equipaggiamento unicamente se:5
    1. sono stati eseguiti in modo regolare i necessari lavori di manutenzione;
    2. 6 dall’esame del motore, dell’elica, della parte d’aeromobile o dell’equipaggiamento che una persona abilitata ha effettuato a causa di disturbi tecnici, difetti o sollecitazioni che hanno messo in dubbio la navigabilità dell’aeromobile risulta che la stessa non è stata compromessa;
    3. i difetti riscontrati dall’UFAC sono stati corretti nel termine impartito;
    4. è munita di un certificato d’idoneità all’impiego, qualora l’articolo 37 lo prescriva.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  2. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

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