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Art. 25

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Gli aeromobili, i motori, le eliche, le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti devono essere sottoposti a manutenzione conformemente ai documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell’idoneità all’impiego.1
  2. In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità e dell’idoneità all’impiego:
    1. i piani di manutenzione (Maintenance Review Board Reports/Documents) previsti dal certificato di tipo e dichiarati validi dall’UFAC;
    2. i limiti di funzionamento fissati o raccomandati dal titolare del certificato di tipo. Nel singolo caso, l’UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai limiti di funzionamento (Comunicazione tecnica, art. 50);
    3. 2 le istruzioni di manutenzione (programmi di manutenzione, istruzioni di lavoro, schede di controllo e istruzioni di riparazione) del titolare del certificato tipo; di caso in caso, l’UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai programmi di manutenzione (Comunicazioni tecniche, art. 50); se non sono disponibili tali documenti e istruzioni, si applica l’istruzione di lavoro AC 43.13 dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti d’America;
    4. le direttive sulla navigabilità e altre istruzioni emanate dall’UFAC;
    5. 3 i programmi di manutenzione approvati dall’UFAC;
    6. 4 le istruzioni di manutenzione che figurano nelle condizioni di volo (art. 11a ).
  3. Per i velivoli con una massa massima al decollo fino a 2730 kg e gli elicotteri con una massa massima al decollo fino a 1200 kg l’esercente può discostarsi dai limiti di funzionamento raccomandati (cpv. 2 lett. b) e dalle istruzioni di manutenzione raccomandate (cpv. 2 lett. c) se inoltra all’UFAC una autodichiarazione scritta nella quale si assume la piena responsabilità delle deroghe. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).5
  4. Se i documenti di manutenzione del titolare del certificato di tipo si rivelano insufficienti, l’UFAC può esigere che siano modificati o completati.
  5. Se per i lavori di riparazione o altri lavori di manutenzione mancano i documenti di manutenzione, l’esercente richiederà al titolare del certificato di tipo documenti complementari. Se non fossero disponibili, si applicheranno per analogia gli articoli 42 a 47.
  6. L’esercente dell’aeromobile deve mettere a disposizione dell’impresa o del personale di manutenzione e, all’occorrenza, dell’impresa di volo i documenti di manutenzione nonché le istruzioni e direttive che gli sono state trasmesse dall’UFAC.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

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