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Art. 28

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Durante i lavori di manutenzione, possono essere montati unicamente motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti ammessi per il pertinente tipo d’aeromobile e considerati idonei all’impiego (art. 15 e 18).
  2. La sostituzione di un motore o di un’elica va annunciata per scritto all’UFAC entro dieci giorni lavorativi allegando la documentazione necessaria.

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