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Art. 29

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’equipaggio deve annotare nel libro di rotta o in un documento equivalente i disturbi tecnici, i difetti o le sollecitazioni anormali riscontrati durante l’esercizio di un aeromobile; questi devono essere annunciati tempestivamente all’esercente o all’organo da questo designato. Se l’equipaggio non ha nulla da segnalare, è tenuto ad annotarlo ugualmente.
  2. .1
  3. .2

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

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