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Art. 30

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Gli esercenti di aeromobili con un’autorizzazione per il trasporto commerciale di passeggeri e merci devono disporre di un’approvazione quale impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (CAMO) secondo l’allegato Vc (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/20141.
  2. Tutti i lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli commerciali devono essere eseguiti o certificati in un’impresa di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 19 marzo 20042concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA).

Footnotes

  1. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  2. RS 748.127.4

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