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Art. 32

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’UFAC determina nel singolo caso le esigenze applicabili alla manutenzione di aeromobili della categoria standard con una massa massima ammissibile al decollo pari o superiore a 5700 kg nonché alla manutenzione di elicotteri plurimotore della categoria standard.
  2. I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 2730 kg e su elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione ai sensi dell’OIMA1. Su richiesta, l’UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.
  3. I lavori di manutenzione complessi su velivoli e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2730 kg e su elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo di 1200 kg e tutti i lavori di manutenzione non complessi sui velivoli di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere eseguiti o certificati da:
    1. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA;
    2. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
    1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20142o all’ordinanza del DATEC del 25 agosto 20003concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA), e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari; c. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/20124o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA5.
  4. I lavori di manutenzione secondo gli AMC1 dell’allegato II della parte ML (limited pilot-owner maintenance) alla decisione 2020/002/R6dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) su velivoli con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2730 kg (tabella A) e su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2000 kg (tabella C) che sono registrati nella categoria standard, possono essere eseguiti e certificati dall’esercente (manutenzione in proprio), se egli:
    1. è in possesso di un brevetto di pilota valido per il tipo di aeromobile in questione; e
    2. disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.
  5. Su richiesta, l’UFAC può rilasciare all’esercente che rispetta i requisiti di cui al capoverso 4 un’autorizzazione estesa di manutenzione in proprio per determinati controlli o per lavori di manutenzione specifici e non complessi che non figurano nelle tabelle A e C. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).
  6. Se constata lacune di manutenzione ai sensi del capoverso 5, l’UFAC può ritirare all’esercente l’abilitazione o limitarla.

Footnotes

  1. RS 748.127.4

  2. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  3. RS 748.127.2

  4. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  5. RS 748.127.5

  6. Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part-M), Annex II (Part-145), Annex III (Part-66), Annex IV (Part-147) and Annex Va (Part-T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part-ML), Annex Vc (Part-CAMO) and Annex Vd (Part-CAO) to that Regulation, modificati da ultimo dalla Executive Director Decision 2023/013/R, in particolare il suo allegato I «AMC and GM to Part-M – Issue 2, Amendment 8».www.easa.europa.eu> Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.

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