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Art. 33

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:
    1. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA1;
    2. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/20122o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA3;
    3. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
    1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20144o all’OPMA5, e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.
  2. I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:
    1. l’esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;
    2. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:
    1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o all’OPMA, e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari; c. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA; d. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA.

Footnotes

  1. RS 748.127.4

  2. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  3. RS 748.127.5

  4. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  5. RS 748.127.2

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