In vista di ridurre l’impatto ambientale e i rischi cui sono esposti persone e beni a terra, i Cantoni possono emanare, in virtù dell’articolo 51 capoverso 3 LNA, prescrizioni applicabili agli aeromobili senza occupanti, di peso inferiore a 25 kg.
I Cantoni comunicano all’UFAC i dati relativi a dette prescrizioni nel formato di cui all’articolo 15 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.1