La responsabilità civile verso terzi a terra dev’essere garantita dall’esercente di aeromobili di peso superiore a 250 g con una copertura assicurativa di almeno un milione di franchi.
Tale copertura assicurativa non è necessaria per:
i cervi volanti e i paracadute ascensionali il cui peso è inferiore a 1 kg;
i palloni frenati il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e il cui volume è inferiore a 30 m3;
i palloni liberi il cui carico utile è inferiore a 0,5 kg e il cui volume è inferiore a 30 m3.
Nell’utilizzare tali apparecchi, l’esercente di aeromobili deve recare con sé l’attestato dell’assicurazione responsabilità civile.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione responsabilità civile.1
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 298). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.