L’UFAC può delegare in particolare i seguenti compiti ai soggetti qualificati di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1139:
esame delle richieste per l’ottenimento di un’autorizzazione operativa conformemente all’articolo 5 in combinato disposto con l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
rilascio e modifica delle autorizzazioni operative conformemente all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
esercizio della sorveglianza sugli operatori conformemente all’articolo 18 lettera h punto i del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
1 organizzazione e offerta di addestramenti ed esami per il certificato di competenza di pilota remoto conformemente alla parte A, punto UAS.OPEN.030(2) dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e per il certificato di conoscenza teorica e l’accreditamento che attesti il completamento dell’addestramento pratico conformemente all’appendice 1 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
I soggetti qualificati sottostanno alla vigilanza dell’UFAC.
Footnotes
Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 14 giu. 2024, in vigore dal 1° ago. 2024 (RU 2024 298). ↩
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