780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Il pubblico ministero o il giudice istruttore militare pubblicano annualmente una statistica sugli apparecchi tecnici speciali e sui programmi informatici speciali impiegati per le sorveglianze nell’anno civile trascorso (art. 269biscpv. 2 e 269tercpv. 4 CPP o art. 70biscpv. 2 e 70tercpv. 4 PPM). La statistica fornisce informazioni sul tipo di reato.
Il pubblico ministero o l’Ufficio dell’auditore in capo del DDPS trasmette la statistica al Servizio SCPT nel primo trimestre dell’anno successivo. Nella statistica sono inclusi soltanto gli interventi conclusi nell’anno in esame.
Il Servizio SCPT pubblica annualmente una statistica consolidata. Questa non contiene alcuna informazione sul Cantone dell’autorità che dispone la sorveglianza o sull’autorità federale che dispone la sorveglianza.
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