780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Per i servizi di telefonia mobile, il FST verifica*,* alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione dei servizi, l’identità dell’utente conformemente agli articoli 20a e 20b .
Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest’ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione dei servizi.
Il FST verifica in modo adeguato che il rivenditore abbia registrato e identificato correttamente l’utente e abbia trasmesso al FST i dati forniti e la copia del documento d’identità presentato.
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