780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell’identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:
un passaporto svizzero o straniero;
una carta d’identità svizzera o straniera; o
una carta di soggiorno per stranieri secondo gli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 20071sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
Devono essere rilevati i seguenti dati dell’utente:
a. in base al documento presentato:
1. i cognomi e i nomi,
2. la data di nascita,
3. il tipo e il numero del documento, nonché il Paese o l’organizzazione di emissione,
4. le cittadinanze;
b. l’indirizzo;
c. se nota, la professione.
Se il cliente non ha un abbonamento, devono essere inoltre rilevati i seguenti dati:
la data e l’ora della consegna dei mezzi di accesso o della prima attivazione dei servizi;
il nome e l’indirizzo completo del luogo di consegna o di attivazione;
i cognomi e i nomi della persona che effettua il rilevamento.
Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire o far allestire una copia elettronica ben leggibile del documento originale presentato. Il rivenditore trasmette al FST entro tre giorni dal rilevamento i dati di cui ai capoversi 2 e 3 nonché la copia del documento.