Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 18 marzo 20161sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT);
visti gli articoli 269biscapoverso 2, 269tercapoverso 4 e 445 del Codice di procedura penale (CPP)2;
visti gli articoli 70biscapoverso 2, 70tercapoverso 4 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19793(PPM),
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