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Art. 12

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente.
  2. Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati.
  3. I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un’impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

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