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Art. 19

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un’indennità finanziaria.
  2. Il concessionario che riceve un’indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all’UFCOM tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili.
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

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