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Art. 2

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 20061sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

Footnotes

  1. RS 784.40

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