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Art. 21

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. I fornitori del servizio telefonico pubblico raccolgono e aggiornano i dati elenco dei loro clienti. Essi:
    1. non sono tenuti a verificare l’esattezza dei dati;
    2. garantiscono che i dati siano conformi alle indicazioni fornite dal cliente;
    3. possono rifiutare di inserire nei dati elenco le indicazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti; tali indicazioni possono essere cancellate dai dati elenco.
  2. I fornitori del servizio telefonico pubblico permettono ai fornitori di servizi basati sui dati elenco di accedere ai contenuti minimi dei dati elenco dei propri clienti e di ottenerli in formato elettronico.
  3. Garantiscono l’accesso in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati elenco. Tengono conto delle norme tecniche internazionali. Alla composizione delle controversie si applicano per analogia gli articoli 11a e 11b .
  4. I fornitori di servizi basati sui dati elenco rispettano l’integrità dei dati. Possono modificarli solo previo accordo del fornitore del servizio telefonico pubblico responsabile della raccolta dei dati. Aggiornano o cancellano i dati conformemente alle modifiche comunicate dai fornitori del servizio telefonico pubblico. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trattamento dei dati elenco.
  5. I fornitori del servizio telefonico pubblico possono far capo a terzi per adempiere i propri obblighi.
  6. Il Consiglio federale può estendere l’applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

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