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Art. 22

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione.
  2. Il Consiglio federale può prevedere che l’utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto:
    1. con una concessione dell’UFCOM o, nei casi di cui all’articolo 22a, della ComCom;
    2. dopo una notifica all’UFCOM;
    3. con un certificato di capacità.
  3. Il Consiglio federale prevede limitazioni di cui al capoverso 2 soltanto:
    1. per evitare interferenze radioelettriche;
    2. per garantire la qualità tecnica dei servizi di telecomunicazione e di altre applicazioni di radiocomunicazione;
    3. per assicurare un’utilizzazione efficiente dello spettro delle radiofrequenze; o
    4. nel caso in cui un altro atto normativo o una convenzione internazionale preveda che lo spettro delle radiofrequenze possa essere utilizzato soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente.
  4. Il Consiglio federale non prevede limitazioni di cui al capoverso 2 per le frequenze la cui attribuzione è di competenza dell’esercito o della protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.
  5. Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.

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