Torna alla legge

Art. 25

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’UFCOM gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d’utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un’utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d’attribuzione delle frequenze. 1bis. Stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze. Tiene debitamente conto delle frequenze necessarie per i compiti dell’esercito e della protezione civile; collabora con il servizio competente dell’esercito.1
  2. Il Consiglio federale approva il piano nazionale d’attribuzione delle frequenze.2
  3. In caso di chiamata in servizio di truppe, il Consiglio federale può attribuire all’esercito, per la durata dell’impiego, frequenze supplementari, libere o attribuite tramite concessione.3

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  2. Nuovo testo giusta dall’all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737;FF 2003 1399).

  3. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.