Torna alla legge

Art. 37

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi.
  2. Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.