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Art. 4

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi:
    1. radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione;
    2. elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.
  2. I fornitori registrati possono consentire l’utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati.
  3. L’UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti.
  4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione.

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