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Art. 40

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. L’autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:
    1. 1 la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione;
    2. 2 le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione dei dati elenco, interoperabilità e coutenza di impianti;
    3. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;
    4. 3 il rilascio, la modifica e l’annullamento di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione, la vigilanza in materia nonché la registrazione dell’utilizzazione delle frequenze;
    5. l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;
    6. l’amministrazione, l’attribuzione e la revoca di elementi d’indirizzo;
    7. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.
  2. Non sono riscosse tasse amministrative secondo il capoverso 1 lettere d ed e per le concessioni di radiocomunicazione rilasciate all’esercito, alla protezione civile, al Corpo delle guardie di confine, alla polizia, ai pompieri, ai servizi di protezione e di salvataggio che operano esclusivamente nell’interesse pubblico, nonché agli stati maggiori di comando civili.4
  3. Se un’attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l’autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell’emittente titolare di un diritto d’accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.
  4. Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all’UFCOM per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.
  5. Il DATEC può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  4. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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