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Art. 46

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina in particolare l’identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l’impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.

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