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Art. 47

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono assicurare affinché l’esercito, la protezione civile, il Corpo delle guardie di confine, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i propri compiti in tutte le situazioni.
  2. In vista e in caso di situazioni particolari e straordinarie può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercitazioni.
  3. Disciplina l’indennizzo per tali prestazioni tenendo in debito conto gli interessi del fornitore.
  4. Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede.
  5. Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 19951riguardanti la requisizione e la facoltà del generale di disporre.

Footnotes

  1. RS 510.10

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