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Art. 49

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni:1
    1. contraffà o dissimula informazioni;
    2. dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.
  2. Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

  2. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

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