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Art. 64

784.10LTCFederal Act20 ott 1997Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
  2. In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all’UFCOM.
  3. La ComCom assume a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.1
  4. L’UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni e ai forum internazionali, segnatamente nel settore della governanza di Internet.2
  5. Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera, nel suo ambito di competenza l’UFCOM può assegnare a organizzazioni che ne fanno richiesta aiuti finanziari che non sono concessi nel quadro di accordi internazionali secondo i capoversi 1 e 2.3
  6. L’importo dell’aiuto finanziario dipende dall’importanza dell’organizzazione, del progetto o del provvedimento a tutela degli interessi della Svizzera e dalle altre possibilità di finanziamento del beneficiario. Ammonta al massimo al 66 per cento del costo totale della prestazione per cui è stanziato l’aiuto.4

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  3. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

  4. Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159;FF 2017 5599).

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