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Art. 10

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Se per una chiamata tra clienti di fornitori di servizi di telecomunicazione mobile diversi vengono fatturate tasse più elevate rispetto alle chiamate a clienti dello stesso fornitore, chi chiama deve esserne informato al momento in cui viene stabilito il collegamento, in modo gratuito, semplice e senza fare uso di pubblicità. Questo vale anche per le chiamate tra gruppi di clienti diversi dello stesso fornitore. I fornitori devono permettere ai loro clienti di rinunciare gratuitamente a ricevere tale informazione. 1bis. Se per le chiamate verso i numeri di reti di telecomunicazione aziendali vengono fatturate tasse più elevate rispetto alle chiamate verso i numeri con indicativi geografici, chi chiama deve esserne informato al momento in cui viene stabilito il collegamento, in modo gratuito, semplice e senza fare uso di pubblicità. I fornitori devono permettere ai loro clienti di rinunciare gratuitamente a ricevere tale informazione.1
  2. Se offre una quota limitata di servizi di telecomunicazione gratuitamente o a prezzo ridotto, il fornitore deve permettere al cliente di informarsi gratuitamente sulle quote già utilizzate oppure ancora disponibili.
  3. I capoversi 1–2 non si applicano alle chiamate ai servizi a valore aggiunto, alle chiamate all’estero e all’utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale).2

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

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