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Art. 75

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Concedendo a un fornitore di servizi di telecomunicazione il permesso di utilizzare un fondo di uso comune, il proprietario di tale fondo può porre la condizione che il fornitore coordini il proprio con un altro progetto, purché il primo possa venir realizzato entro tre mesi e che tale coordinamento non ostacoli oltre misura la destinazione e l’utilizzazione previste per il fondo in questione.
  2. Il proprietario di un fondo di uso comune può esigere dal fornitore di informarsi presso altre aziende sui progetti che esse intendono realizzare su tale fondo. Gli indica le aziende alle quali può rivolgersi a tale scopo. Il fornitore può chiedere questo tipo di informazioni anche ad altre aziende. Esse sono tenute a rispondere entro quattro settimane.

1 commentary

N1.Autorizzazioni cantonali per linî di telecomunicazione esterne alla zona edificabile

Le linî di telecomunicazione previste al di fuori della zona edificabile possono richiedere, oltre all'autorizzazione comunale per l'uso speciale del suolo municipale rilasciata ai sensi dell'art. 35 LTC, ulteriori autorizzazioni cantonali (in particolare per questioni di diritto ambientale). Ciò non inciÞ sullo scopo dell'art. 35 LTC, vale a dire prevenire una discriminazione dei nuovi operatori rispetto all'ex PTT/Swisscom e coordinare la posa delle linî (cfr. art. 75 OST).

Davon geht auch die Beschwerdeführerin aus, wenn sie in ihrer Replik ausführt, die Bewilligungen im Sinne von Art. 35 FMG müssten mit den umweltrechtlichen Vorschriften des Bundes vereinbar sein, weshalb die entsprechenden kantonalen Departemente bzw. deren Fachabteilungen beizuziehen seien. Somit verlangt das Bundesrecht für die vorliegend ausserhalb der Bauzonen und im Uferbereich der Engelberger Aa geplante Fernmeldeleitung zusätzlich zur von der Gemeinde gemäss Art. 35 FMG zu erteilenden Bewilligung der Sondernutzung kommunalen Bodens weitere kantonale Bewilligungen. Dadurch wird der Zweck von Art. 35 FMG, durch das grundsätzliche Verbot der Gebührenpflicht für die Sondernutzung von Boden zur Verlegung von Fernmeldeleitungen eine Benachteiligung von neuen Anbieterinnen von Fernmeldeleistungen gegenüber den vormaligen PTT-Betrieben bzw. der Swisscom zu verhindern, nicht beeinträchtigt. Gleiches gilt bezüglich des Zwecks, durch Auflagen in der Bewilligung gemäss Art. 35 FMG die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Grund zu koordinieren (vgl. Art. 75 FDV).

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